Descrizione
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumità pubblica, adotta, con atto motivato,
provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica ordina con effetto immediato, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, è
fatto divieto l’utilizzo di fiamme libere, articoli pirotecnici, di fontane luminose e di qualsiasi
tipologia di articoli pirotecnici.